La forma dell’atto notarile

Gli atti notarili possono essere atti pubblici o scritture private autenticate.
L’atto pubblico deve necessariamente essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (di fatto da chiunque). Il codice deontologico notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto. Questo è il motivo per cui la differenza tra l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata.

Le differenze principali sono le seguenti: l’atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere scritto in lingua italiana (eventualmente con traduzione in lingua straniera) ed essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell’archivio notarile; la scrittura privata può non essere redatta dal notaio ma può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l’autenticità delle firme e l’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto in sua presenza). Inoltre il notaio non ha l’obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti.

Tratto da www.notariato.it