Il rapporto personale tra il notaio e le parti

Il notaio ha il dovere di indagare la volontà delle parti in modo approfondito e completo, attraverso domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della volontà prospettatagli (cod. deontologico appr. Dal Cons. Naz. Not. Il 24.2.1994).
Perciò, il rapporto tra il cliente e il notaio inizia di norma prima della stipulazione e della lettura dell’atto notarile, per dare modo al cliente di esporre in modo esaustivo la sua volontà e al notaio di comprenderla. E’ dovere del notaio orientare personalmente le parti nella scelta tra gli atti e le clausole che è possibile utilizzare per realizzare nel modo più completo lo scopo che le parti si propongono, adeguandolo però alle norme imperative di legge (cioè alle norme alle quali non è possibile derogare).

L’indagine della volontà delle parti può essere effettuata anche al momento del ricevimento dell’atto pubblico o dell’autenticazione della scrittura privata. Il notaio può avvalersi di collaboratori nei rapporti con le parti e risponde dell’operato dei suoi collaboratori, che operano comunque sotto la sua direzione. Il notaio non può comunque delegare ad altri l’indagine della volontà delle parti, che hanno diritto di manifestarla sempre a lui personalmente.
Anche quando l’atto è redatto in conformità a una bozza predisposta dalle parti o da una di esse (come il contratto di mutuo bancario) o da altri (ad esempio la procura predisposta da un’agenzia di pratiche automobilistiche), il notaio deve spiegare alle parti il contenuto e gli effetti giuridici dell’atto e accertare che essi corrispondano alla volontà di tutte le parti.

Tratto da www.notariato.it